Sono state ufficializzate le regole per la patente a crediti nel settore dell’edilizia. Le nuove disposizioni, introdotte dall’art. 29 del DL 19/2024, che modifica l’art. 27 del Testo Unico sulla Sicurezza sul Lavoro, diventeranno operative dopo la pubblicazione del decreto del Ministero del Lavoro n. 132 del 18 settembre, avvenuta nella Gazzetta Ufficiale n. 221 del 20 settembre.
Il provvedimento stabilisce le modalità per richiedere la “patente a crediti” destinata alle imprese e ai lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili.
La patente a crediti rappresenta un sistema di qualificazione per le imprese edili, con un punteggio iniziale di 30 crediti e la possibilità di accumularne fino a 100 nel tempo. Per poter lavorare, è necessario mantenere almeno 15 crediti.
Questo requisito sarà obbligatorio per tutte le imprese e i lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili, indipendentemente dal fatto che siano italiani o stranieri. Possono richiedere la patente sia le imprese con sede in Italia, sia quelle di altri Stati membri dell’UE. Le imprese provenienti da paesi extra UE dovranno invece autocertificare il possesso di documenti equivalenti riconosciuti dalla legislazione italiana.
Sono esentati dall’obbligo i fornitori di materiali e chi offre servizi di natura intellettuale.
Per ottenere la patente a crediti, è necessario presentare una domanda all’Ispettorato Nazionale del Lavoro, allegando documenti che comprovino, tra l’altro, l’iscrizione alla Camera di Commercio, la regolarità contributiva (DURC), la conformità fiscale e la designazione del responsabile della sicurezza.
L’Ispettorato Nazionale del Lavoro, con la circolare n. 4/2024, ha inoltre chiarito che, nella fase iniziale dell’introduzione dell’obbligo della patente, a partire dal 23 settembre sarà possibile presentare un’autocertificazione o dichiarazione sostitutiva, utilizzando il modello allegato. Tale dichiarazione riguarda il possesso dei requisiti previsti dall’art. 27, comma 1, del decreto legislativo 81/2008, laddove richiesti dalla normativa vigente.
La trasmissione della autocertificazione/dichiarazione sostitutiva inviata mediante PEC ha efficacia fino alla data del 31 ottobre 2024 e vincola l’operatore a presentare la domanda per il rilascio della patente mediante il portale dell’Ispettorato nazionale del lavoro entro la medesima data.
A partire dal 1° novembre prossimo, non sarà più possibile operare in cantiere basandosi sulla trasmissione dell’autocertificazione o dichiarazione sostitutiva tramite PEC, sarà obbligatorio aver presentato la richiesta di rilascio della patente attraverso il portale ufficiale dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro.
La patente a crediti ha validità continuativa, ma il punteggio può variare nel tempo, la decurtazione dei crediti avviene in caso di violazioni delle normative sulla sicurezza; al contrario, i crediti possono essere incrementati attraverso investimenti in sicurezza, il completamento di adempimenti formativi e l’ottenimento di certificazioni volontarie.
Documenti da scaricare:
DECRETO 18 settembre 2024, n. 132
CIRCOLARE ISPETTORATO NAZIONALE DEL LAVORO
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