Società Certificata

ISO 9001:2015

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Decreto della Regione Marche n. 566/FOAC del 02/07/2024

Società Certificata ISO 9001:2015 ed Ente di Formazione accreditato regione Marche

Il Bilancio di Sostenibilità: chi deve presentarlo ed entro quando

Autore:
Gianni Marcozzi

Pubblicato:
3 Luglio 2024

Ultima modifica:
11 Luglio 2024

Tempo di lettura: 2min

La “Corporate Sustainability Reporting Directive – CSRD” (Direttiva 2022/2464) è entrata ufficialmente in vigore il 5 gennaio 2023, sostituendo la precedente “Non Financial Reporting Directive – NFRD” (Direttiva 2014/95/UE). Questa era stata attuata in Italia con il Decreto legislativo 30

La “Corporate Sustainability Reporting Directive – CSRD” (Direttiva 2022/2464) è entrata ufficialmente in vigore il 5 gennaio 2023, sostituendo la precedente “Non Financial Reporting Directive – NFRD” (Direttiva 2014/95/UE). Questa era stata attuata in Italia con il Decreto legislativo 30 dicembre 2016 n. 254, che riguardava l’obbligo di comunicazione di informazioni di carattere non finanziario per le imprese di grandi dimensioni.

CSRD impone alle imprese europee, incluse le filiali UE di società non europee, di divulgare il proprio impatto sociale e ambientale, nonché l’impatto delle proprie azioni in materia di governance ambientale, sociale e aziendale (ESG) sul business.

Il reporting della CSRD si basa sul concetto di doppia materialità. Le organizzazioni devono divulgare informazioni su come le attività del loro business influenzano il pianeta e le persone, e su come gli obiettivi, le misure e i rischi di sostenibilità influiscono sulla salute finanziaria dell’azienda. Ad esempio, oltre a richiedere a un’organizzazione di rendicontare il proprio consumo e i costi dell’energia, la CSRD impone di comunicare le metriche delle emissioni, descrivendo in dettaglio l’impatto dell’utilizzo dell’energia sull’ambiente, gli obiettivi di riduzione di tale impatto e le informazioni su come il raggiungimento di tali obiettivi influirà sulle finanze dell’organizzazione.

Tutte le informazioni divulgate nell’ambito della CSRD devono essere rese disponibili al pubblico e verificate da terzi incaricati di assicurarne l’accuratezza e la completezza.

 

SCADENZE E REQUISITI

Dal 2025
(anno fiscale 2024)
Le imprese attualmente soggette alla direttiva NFRD: imprese quotate, banche e assicurazioni che abbiano avuto in media durante l’esercizio finanziario un numero di dipendenti > 500 e che, alla data di chiusura del bilancio, abbiano superato almeno uno dei seguenti limiti dimensionali:

  • 20 milioni di euro di stato patrimoniale (attivo/passivo)
  • 40 milioni di euro di ricavi netti (fatturato)
Dal 2026
(anno fiscale 2025)
Le grandi imprese non quotate che, alla data di chiusura del bilancio, anche su base consolidata, abbiano superato almeno due dei seguenti criteri dimensionali:

  • 250 dipendenti in media
  • > 20 milioni di euro di stato patrimoniale
  • > 40 milioni di euro di ricavi netti
Dal 2027
(anno fiscale 2026)
Le piccole e medie imprese quotate (escluse le microimprese), gli istituti di credito di piccole dimensioni non complessi e le imprese di assicurazioni e riassicurazione dipendenti da un Gruppo (“captive”)(2) che, alla data di chiusura del bilancio, anche su base consolidata, abbiano superato almeno due dei seguenti criteri dimensionali:

  • 10 – 250 dipendenti in media
  • 350 mila – 20 milioni di euro di stato patrimoniale
  • 700 mila – 40 milioni di ricavi netti
Dal 2029
(anno fiscale 2028)
Le società Capogruppo che risiedono in paesi extra UE, che abbiano generato in UE ricavi netti superiori a 150 milioni di euro per ciascuno degli ultimi due esercizi consecutivi e abbiano almeno:

  • un’imprese figlia che soddisfi i requisiti dimensionali della CSRD o
  • una succursale che abbia generato ricavi netti superiori a 40 milioni di euro nell’esercizio precedente

 

Le imprese di grandi dimensioni (ad esclusione di quelle quotate) e le piccole e medie imprese sono esentate dagli obblighi di rendicontazione qualora siano imprese figlie incluse nella relazione sulla gestione consolidata dell’impresa madre, anche se l’impresa madre è di un paese terzo.

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