Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 167 del 18 luglio 2024, il Decreto Legislativo 12 luglio 2024 n. 103 introduce la semplificazione dei controlli sulle attività economiche, garantendo la riduzione degli adempimenti e delle attività ispettive, mantenendo però una tutela efficace degli interessi pubblici.
Le disposizioni del decreto si applicano ai controlli amministrativi sulle attività economiche effettuati dalle pubbliche amministrazioni ed entreranno in vigore il 2 agosto 2024.
Controlli alle imprese: cosa cambia?
Fra le novità introdotte dal Decreto Legislativo 12 luglio 2024 n. 103:
- Controllo collaborativo (art. 2):
- Finalizzato a guidare le imprese nello svolgimento corretto delle proprie attività, piuttosto che a produrre sanzioni.
- Coordinamento delle ispezioni (art. 5):
- Vietate ispezioni contemporanee da parte di diverse autorità sullo stesso operatore.
- Limitazione degli accessi a sorpresa.
- Valorizzazione del contraddittorio anche nella fase sanzionatoria.
- Sistema di identificazione del rischio (art. 3):
- Su base volontaria, con rilascio di un bollino certificativo di “basso rischio”.
- Diritto per l’impresa certificata di essere sottoposta a controlli con un intervallo non inferiore a un anno.
- Maggiore attenzione agli ambiti a rischio più alto.
- Censimento dei controlli (art. 2):
- Il Dipartimento Funzione pubblica censirà tutti i controlli previsti dalla legislazione vigente per eliminare duplicazioni e sovrapposizioni.
- Individuazione dei controlli che possono essere eliminati, sospesi, programmati periodicamente o rafforzati.
- Periodo di franchigia (art. 5):
- Per chi ha superato positivamente un controllo, si prevede un periodo di franchigia.
- Rafforzamento del rapporto di fiducia tra istituzioni e attività economiche.
- Esclusi da questa misura i controlli conseguenti a indagini giudiziarie, segnalazioni qualificate di terzi e controlli sulla sicurezza sul lavoro.
- Diritto all’errore scusabile (art. 6):
- Per violazioni meno gravi e di carattere formale, obbligo di previa diffida per consentire agli imprenditori in buona fede di sanare le proprie posizioni.
- Infrazioni che non recano danno all’interesse pubblico possono essere sanate senza incorrere in sanzioni.
- Sanzioni aggravate se la diffida non viene ottemperata.
- Meccanismi di dialogo e collaborazione (art. 7):
- In caso di obiettiva incertezza sulla corretta interpretazione delle normative.
- Per fattispecie di carattere generale, di massima o di particolare importanza.
- In caso di gravi e ripetute difformità applicative a livello nazionale.
L’articolo 3 del Decreto Legislativo 12 luglio 2024 n. 103 introduce un nuovo “Sistema di identificazione e valutazione del livello di rischio ‘basso'” per le attività economiche, che include gli ambiti di seguito specificati. Le imprese che ottengono il bollino certificativo di “basso rischio” avranno il diritto di essere sottoposte a controlli con un intervallo non inferiore a un anno.
Questo sistema si concentra su ambiti specifici di interesse, quali:
- protezione ambientale;
- igiene e salute pubblica;
- sicurezza pubblica;
- tutela della fede pubblica;
- sicurezza dei lavoratori.
Sempre l’articolo 3, al comma 2, stabilisce che per ogni ambito, inclusa la sicurezza sul lavoro, l’UNI (Ente Italiano di Normazione) dovrà elaborare norme tecniche o prassi di riferimento per definire un livello di rischio basso. Queste prassi saranno poi approvate con Decreti del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, previa consultazione delle amministrazioni interessate. I Decreti dovranno individuare gli elementi essenziali, il periodo di validità del Report certificativo, i casi di decadenza e le altre norme procedurali necessarie.
In base al comma 3 dell’articolo 3, per determinare il rischio basso di un’impresa e assegnarle il relativo bollino certificativo, si considereranno i seguenti parametri:
- Il possesso di almeno una certificazione del sistema di gestione, rilasciata da un organismo di certificazione accreditato ai sensi del regolamento n. 765/2008 del 9 luglio 2008.
- Altre certificazioni, rilasciate sotto accreditamento, che riflettano i principi ESG (Environmental, Social, Governance).
- L’esito dei controlli subiti nei precedenti tre anni di attività.
- Il settore economico in cui opera l’impresa.
- Le caratteristiche e la dimensione dell’attività economica svolta dall’impresa.
All’articolo 5 del Decreto, laddove si parla dei principi generali che regoleranno il procedimento di controllo delle attività economiche arriva una esclusione per la sicurezza sul lavoro: il comma 3 lascia ferma l’immediata effettuazione dei controlli nel caso di:
- richiesta dell’autorità giudiziaria
- segnalazioni di soggetti privati o pubblici
- nei casi previsti dall’UE
- nei casi di controlli per la sicurezza sui luoghi di lavoro
Al di fuori di questi casi, amministrazioni programmano i controlli e i relativi accessi ispettivi con intervalli temporali correlati alla gravità del rischio.
Impatti pratici
- Riduzione della frequenza dei controlli:
- Le imprese con il bollino di “basso rischio” beneficeranno di una riduzione della frequenza dei controlli, favorendo un ambiente di maggiore fiducia e collaborazione con le autorità.
- Standardizzazione delle prassi:
- L’elaborazione di norme tecniche specifiche aiuterà a standardizzare le prassi di sicurezza sul lavoro, facilitando la conformità da parte delle imprese e migliorando la qualità dei controlli.
- Supporto alla prevenzione:
- Il sistema mira a incentivare le imprese a mantenere elevati standard di sicurezza, premiando quelle che dimostrano un impegno concreto nel ridurre i rischi sul luogo di lavoro.
Il personale Eurotecna resta a completa disposizione per ogni necessità di approfondimento.