Sul sito del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica è stato pubblicato il primo decreto direttoriale, il numero 97 datato 22 settembre 2023. È possibile consultarlo scaricandolo al LINK a fondo pagina.
Questo decreto introduce la “Tabella Scadenze RENTRI,” che stabilisce le date chiave relative all’iscrizione al Registro Elettronico Nazionale, all’entrata in vigore dei nuovi modelli di registro di carico e scarico e FIR (Formulario di Identificazione del Rifiuto) in formato digitale.
Secondo quanto specificato nel decreto direttoriale, le prime iscrizioni al Registro Elettronico Nazionale dovranno essere effettuate a partire dal 15 dicembre 2024 e entro il 13 febbraio 2025. Questa fase iniziale coinvolgerà enti o imprese produttrici di rifiuti speciali, siano essi pericolosi o non, con un numero di dipendenti non superiore a 50.
Per quanto riguarda la tenuta in formato digitale del registro di carico e scarico, questa diventerà obbligatoria a partire dal 13 febbraio 2025 per questa categoria di imprese, mentre per le altre aziende, essa dovrà coincidere con la data di iscrizione al RENTRI.
I nuovi modelli di Formulario di Identificazione del Rifiuto e del registro cronologico di carico e scarico saranno introdotti a partire dal diciottesimo mese dall’entrata in vigore del decreto ministeriale, ossia dal 15 dicembre 2024, e saranno applicabili a partire dal 13 febbraio 2025.
A partire dal 13 febbraio 2026, gli operatori obbligati ad iscriversi al RENTRI dovranno emettere e gestire i formulari in formato digitale. Tuttavia, va sottolineato che attualmente non sono disponibili istruzioni complete per la compilazione dei nuovi formulari e registri. Si prevede che queste istruzioni, comprese spiegazioni sul significato delle sigle presenti nei modelli, saranno fornite in seguito attraverso ulteriori decreti direttoriali ancora in fase di elaborazione, la cui pubblicazione è attesa.
L’obbligo di iscrizione al RenTRi riguarda:
- Gli enti e le imprese che gestiscono il trattamento dei rifiuti.
- I produttori di rifiuti pericolosi.
- Gli enti e le imprese coinvolte nella raccolta o nel trasporto di rifiuti pericolosi a scopo professionale o che agiscono come commercianti e intermediari di rifiuti pericolosi.
- I consorzi istituiti per il recupero e il riciclaggio di specifiche categorie di rifiuti.
- I comuni, i loro consorzi e le comunità montane per quanto riguarda i rifiuti non pericolosi.
Sono esentati dall’obbligo di iscrizione gli imprenditori agricoli (ai sensi dell’art. 2135 c.c.) che non producono rifiuti pericolosi. Tuttavia, i soggetti non obbligati o per i quali l’obbligo non sia ancora scattato possono comunque scegliere di iscriversi volontariamente.
In conclusione, sebbene le iscrizioni al Registro Elettronico Nazionale inizieranno a dicembre 2024, l’intesa tra il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica e le imprese riguardo all’infrastruttura tecnologica e alle modalità d’uso del nuovo sistema di tracciabilità dei rifiuti è ancora in fase di sviluppo.
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