Eurotecna S.r.l. informa che, in base alla comunicazione della Regione Marche (rif. DGR 1450/2023), i termini di adeguamento normativo per le strutture sanitarie, sociosanitarie e sociali sono così stabiliti:
1. Scadenza Generale
Tutte le strutture attualmente operative con i requisiti delle normative precedenti (L.R. 20/2000 e 20/2002) possono presentare istanza di autorizzazione all’esercizio entro il 31 dicembre 2025. Tuttavia, per stipulare accordi contrattuali con il Servizio Sanitario Regionale, è necessario possedere i requisiti previsti dai manuali vigenti o presentare un cronoprogramma tecnico di adeguamento.
2. Scadenze Differenti
In alcune situazioni specifiche, sono previste scadenze diverse:
- Strutture finanziate con fondi PNRR:
- Entro il 30 marzo 2026 per le strutture territoriali pubbliche.
- Entro il 30 giugno 2026 per le strutture ospedaliere pubbliche.
- Strutture finanziate con POR FESR:
I lavori devono essere completati entro il 31 dicembre 2026.
- Servizi Trasfusionali pubblici e Unità/Servizi di Raccolta Sangue:
Entro il 15 gennaio 2025, devono essere presentati i requisiti richiesti dalle schede RGA, OSPT, ST, APOL, e UDR/SDR a seconda del caso.
- Strutture temporaneamente autorizzate:
Devono presentare la richiesta di autorizzazione per la sede temporanea, includendo il cronoprogramma per la struttura di destinazione. La scadenza dipende dal termine lavori riportato nel cronoprogramma.
- Strutture in trasferimento:
Le strutture che prevedono un trasferimento definitivo devono completarlo entro 2 anni, garantendo i requisiti minimi nella sede attuale e futura.
3. Adempimenti Annuali
Entro il 31 dicembre di ogni anno, le strutture che avranno presentato un cronoprogramma devono inviare un rapporto dettagliato sullo stato di avanzamento, includendo eventuali azioni correttive, fino a termine lavori.
4. Requisiti di Adeguamento
I tempi di adeguamento variano a seconda della tipologia di struttura:
- Strutture ospedaliere: 5 anni per adeguamenti minimi delle aree di degenza; 10 anni per letti/camera e impianti microclimatici.
- Strutture extraospedaliere: 7 anni per adeguamenti minimi delle camere e qualità dell’aria, salvo vincoli strutturali specifici.
4. Modalità di Accreditamento
Secondo quanto disposto, si delineano i seguenti casi:
a) Struttura autorizzata con vecchia autorizzazione
Le strutture già autorizzate secondo i requisiti delle precedenti normative (L.R. 20/2000 e 20/2002) devono:
- Presentare la richiesta di nuova autorizzazione entro il 31 dicembre 2025, adeguandosi ai requisiti dei manuali vigenti.
- Possono continuare a operare con l’autorizzazione esistente fino al completamento del processo di Autorizzazione secondo la nuova legislazione.
b) Struttura autorizzata con nuova autorizzazione
Le strutture autorizzate con i requisiti dei manuali vigenti possono richiedere l’accreditamento istituzionale necessario per stipulare contratti con il SSR.
- L’autorizzazione definitiva richiede il rispetto di tutti i requisiti o la presentazione di eventuali cronoprogrammi per i requisiti non ancora soddisfatti.
c) Struttura che ha presentato domanda al SUAP con cronoprogramma
Le strutture che presentano domanda al SUAP con cronoprogramma:
- Possono operare con un accreditamento provvisorio, purché abbiano presentato tutta la documentazione richiesta.
- Devono rispettare i termini indicati nel cronoprogramma per completare l’adeguamento.
- I cronoprogrammi devono essere aggiornati periodicamente, con monitoraggio annuale e azioni correttive in caso di ritardi.
Eurotecna S.r.l. si propone come partner esperto per assistere le strutture nell’adempimento degli obblighi normativi e nella gestione delle istanze presso i SUAP di competenza.
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