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ETICHETTA ENERGETICA Regolamento UE 2017/1369

Autore:
admin@eurotecna

Pubblicato:
8 Aprile 2019

Ultima modifica:
8 Aprile 2019

Tempo di lettura: 2min

  In Gazzetta europea il Regolamento UE n. 2017/1369 del 4 luglio 2017, del parlamento e del Consiglio che istituisce un quadro per l’etichettatura energetica e che abroga la direttiva 2010/30/UE. Si applica a decorrere dal 1 agosto 2017. La

 

In Gazzetta europea il Regolamento UE n. 2017/1369 del 4 luglio 2017, del parlamento e del Consiglio che istituisce un quadro per l’etichettatura energetica e che abroga la direttiva 2010/30/UE. Si applica a decorrere dal 1 agosto 2017. La Commissione adotterà atti delegati (vedi art. 16 per la tipologia ed il contenuto di tali atti) al fine di integrare il regolamento fissando requisiti dettagliati relativi alle etichette per specifici gruppi di prodotti.

 

I prodotti oggetto del Regolamento UE 2017/1369 del 4 luglio 2017

Il Regolamento (art.1) istituisce un quadro che si applica ai prodotti connessi all’energia immessi sul mercato o messi in servizio e prevede l’etichettatura di tali prodotti e la fornitura di informazioni uniformi relative all’efficienza energetica, il consumo di energia e di altre risorse da parte dei prodotti durante l’uso, nonché informazioni supplementari sugli stessi, in modo da consentire ai clienti di scegliere prodotti più efficienti al fine di ridurre il loro consumo di energia.
Non si applica: ai prodotti di seconda mano, a meno che essi non siano importati da un paese terzo e a ai mezzi di trasporto per persone o merci.

Gli obblighi di fornitori e distributori di prodotti per l’energia

All’articolo 3 pone tutti gli obblighi generali dei fornitori (assicurare che i prodotti immessi sul mercato siano corredati, per ciascuna singola unità e gratuitamente, di etichette stampate precise e di schede informative del prodotto conformemente al presente regolamento e ai pertinenti atti delegati) e sempre di questi ultimi (art.4) in relazione alla banca dati dei prodotti: a partire dal 1 gennaio 2019, prima di immettere sul mercato un’unità di un nuovo modello disciplinato da un atto delegato, il fornitore dovrà inserire per tale modello le informazioni (indicate all’allegato I) nella parte pubblica e nella parte relativa alla conformità della banca dati dei prodotti.
All’articolo 5 si individuano gli obblighi dei distributori (esporre in modo visibile, anche nella vendita a distanza online, l’etichetta ottenuta dal fornitore e, su richiesta, mettere a disposizione dei clienti la scheda informativa del prodotto, anche in forma fisica presso il punto vendita).

La procedura di controllo nazionale sui prodotti

L’articolo 9 dettaglia la procedura di controllo (nazionale ) dei prodotti che presentano rischi: le autorità di vigilanza nazionali potranno procedere ad una valutazione del prodotto alla luce di tutti i requisiti in materia di etichettatura energetica pertinenti al rischio e stabiliti nel nuovo regolamento o nel corrispettivo atto delegato (vedi diffusamente l’art.9).
Se constatano che il prodotto non è conforme ai requisiti, dovranno chiedere tempestivamente al fornitore o, se del caso, al distributore, di adottare tutte le misure correttive del caso, di ritirarlo, di richiamarlo entro un termine ragionevole, proporzionato alla natura del rischio da esse stabilito.
Il fornitore o, se del caso, il distributore dovrà assicurare che siano adottate tutte le misure correttive o restrittive del caso, nei confronti di tutti i prodotti interessati che ha messo a disposizione sul mercato dell’intera Unione. Se non adottate le autorità di vigilanza potranno vietare o limitare la disponibilità del prodotto sul mercato nazionale, per ritirare il prodotto o per richiamarlo (vedi punto 4 e 5 dell’art.9) .
Da segnalare poi, nel Regolamento, l’Articolo 11 sulla procedura per l’introduzione e il riscalaggio delle etichette, mentre all’articolo 12 si istituisce la Banca dati dei prodotti, creata e mantenuta dalla Commissione e composta da una parte pubblica, da una parte relativa alla conformità e da un portale online che dà accesso alle due parti. Tale banca dati dei prodotti non sostituisce né modifica le responsabilità delle autorità di vigilanza del mercato, chiarisce il Regolamento.

Riferimenti normativi:
Regolamento (UE) 2017/1369 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2017,
che istituisce un quadro per l’etichettatura energetica e che abroga la direttiva 2010/30/UE (Testo rilevante ai fini del SEE. )
GU L 198 del 28.7.2017

 

 

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