Società Certificata

ISO 9001:2015

Ente di Formazione Accreditato

Decreto della Regione Marche n. 566/FOAC del 02/07/2024

Società Certificata ISO 9001:2015 ed Ente di Formazione accreditato regione Marche

D.M. 22 settembre 2020, n. 188 – 2020. Rifiuti di carta e cartone: Obbligo di certificazione ISO9001.

Autore:
admin@eurotecna

Pubblicato:
3 Marzo 2021

Ultima modifica:
3 Marzo 2021

Tempo di lettura: 2min

E’ entrato in vigore il 24 febbraio 2021 il Decreto del Ministero dell’ambiente del 22 settembre 2020, n. 188 (pubblicato oggi sulla GU n.33 del 09-02-2021) che regolamenta la disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto da carta e cartone,

E’ entrato in vigore il 24 febbraio 2021 il Decreto del Ministero dell’ambiente del 22 settembre 2020, n. 188 (pubblicato oggi sulla GU n.33 del 09-02-2021) che regolamenta la disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto da carta e cartone, ai sensi dell’articolo 184-ter, comma 2 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Codice dell’Ambiente), stabilendo i criteri specifici in base ai quali questi rifiuti cessano di essere qualificati come tali (art.1).

Nell’art. 6 del Decreto viene fatto riferimento anche al Sistema di Gestione Qualità interno dell’azienda del produttore che dovrà garantire il rispetto dei requisiti del Regolamento e alla possibilità di ridurre significativamente il periodo di conservazione del campione per l’azienda con Registrazione EMAS o con Sistema di Gestione Ambientale ISO14001.

ART.6

Sistema di gestione
1. Il produttore di carta e cartone recuperati applica un sistema di gestione della qualità secondo la norma UNI EN ISO 9001 certificato da un organismo accreditato ai sensi della normativa vigente, atto a dimostrare il rispetto dei requisiti di cui al presente regolamento. Il manuale della qualità deve essere comprensivo:
a) di procedure operative per il controllo delle caratteristiche di conformità alla norma UNI EN 643;
b) del piano di campionamento.
2. Il periodo di conservazione del campione di cui all’articolo 5, comma 3, è ridotto a 6 mesi per le imprese registrate ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2009 (EMAS) e per le imprese in possesso della certificazione ambientale UNI EN ISO 14001 rilasciata da organismo accreditato ai sensi della normativa vigente.
3. Ai fini della riduzione di cui al comma 2, deve essere predisposta dal produttore apposita documentazione relativa a ciascuno dei seguenti aspetti:
a) il rispetto delle norme di cui al presente regolamento;
b) il rispetto della normativa in materia ambientale e delle eventuali prescrizioni riportate nell’autorizzazione;
c) la revisione e il miglioramento del sistema di gestione.

 

Scarica il DM 188/2020

 

EUROTECNA fornisce consulenza e supporto per l’implementazione di Sistemi di Gestione certificabili secondo le norme ISO9001 e ISO14001 e per la Registrazione EMAS.

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